Statuto ISPLAD

TITOLO I

Articolo 1
Denominazione – Sede – Durata

1. E’ costituita un’Associazione, a carattere nazionale e internazionale e non avente scopo di lucro, denominata: International Society for Pro-Regenerative, Longevity and Advanced Der matology in breve ISPLAD oppure Regenerative Dermatology Association.
2. L’ISPLAD ha sede legale in Milano, via Plinio n. l. Essa può costituire, con delibera del Consiglio Direttivo, uffici e di pendenze ovunque, in Italia ed all’estero.
3. La durata e fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta) e potrà esse re prorogata espressamente dall’Assemblea de gli Associati per ulteriori 50 (cinquanta) anni ad ogni scadenza, in mancanza di elementi ostativi.

Articolo 2
Associati – Procedura di ammissione

Gli Associati si distinguono in:

1. Fondatori: intendendosi per tali quelli che hanno partecipato al l’atto co stitutivo del l’I SPLAD;
2. Ordinari: tutti i soci specialisti e specializzandi in dermatologia aderenti all’I SPLAD successiva mente alla sua costituzione).
3. Onorari: persone fisiche o giuridiche ritenute dal Consiglio Direttivo dell’ISPLAD, particolarmente meritevoli per l’opera svolta in favore del migliore sviluppo e del persegui mento del l’Oggetto Socia le e della missione dell’ISPLAD in generale;
4. Sostenitori: coloro i quali intendono contribuire al potenziamento delle possibilità di azione del l’associazione.

Sono ammessi alla posizione di Associati Ordinari, senza discriminazione in relazione al luogo di lavoro o personale, tutti i medici specialisti in Dermatologia e Venereologia, intendendosi come tali i sog getti che rispondono ai requisiti di cui al D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 ed al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, siano essi operanti in strutture e settori di attività del Servi zio Sanitario Nazionale, siano essi in regime libero-professionale, dietro semplice richiesta scritta di ade sione e previa verifica dei requisiti di ammissione, secondo quanto previsto al successivo Articolo 10, punto 5 e previo parere favorevole del Consiglio Direttivo. Sono, altre sì, ammessi alla posizione di Associa ti Ordinari gli specializzandi in dermatologia, dietro richiesta scritta di adesione e previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto al successivo Articolo 10, punto 6.
Sono, inoltre, ammessi alla posizione di associati ordinari, dietro richiesta scritta di adesione e pre via verifica dei requisiti di ammissione, i laureati in medicina che abbiano seguito un numero, stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, di corsi formativi e di aggiorna mento riconosciuti dall’ISPLAD, secondo il regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.
Le domande di ammissione sono istruite dal Consiglio Direttivo che, qualora riscontri i requi siti per l’accogli mento, ne darà comunicazione scritta all’Associato. Gli Associati si impegnano al rispetto del pre sente Statu to, al pagamento annuale delle quote di partecipazione, a contribuire attraverso le loro conoscenze scientifiche e la loro opero sità al migliore sviluppo delle conoscenze ed alia realizzazione dei programmi approvati dall’Assemblea.
La qualità di Associato si perde per decesso (se trattasi di persona fisica), per scioglimento (se tratta si di per sona giuridica, Ente o Società), nonché per dimissioni, morosità, nonché esclusio ne che venga pronunciata contro l’associato che, per condotta deontologica e civile scorretta, pregiudichi il buon nome dell’Associazione.
L’associato può essere escluso solo per gravi motivi e previa formale contestazione degli addebiti. Sull’esclusione e sulla morosità, delibera il Consiglio Direttivo con maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi), e con provvedimento scritto motivato.
Contro tale provvedimento l’associato escluso o moroso può ricorrere in forma scritta entro trenta giorni al l’Assemblea. Resta in ogni caso salvo il diritto di adire l’autorità giudiziaria competente.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, gli Associati possono recedere dall’ISPLAD in qualun que mo mento, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata al Presidente.
La quota associativa non è trasmissibile, né rivalutabile, né rimborsabile.

Articolo 3
Oggetto Sociale

L’ISPLAD ha per scopo la creazione di una organizzazione comune che, attingendo alle speci fiche competenze istituzionali e/o professio nali degli Associati:

1. promuova ricerche e studi sugli aspetti biologici e clinici delle alte razioni cutanee riferi bili a stati fisiologici, patologici e sul loro trattamento cosmetico, medico e chirurgico, sempre nel massimo rispetto del l’integrità morfofunzionale dell’individuo;

2. promuova la formazione di corsi di perfezionamento, masters post-specializzazione, gruppi di studio, di ricerca e di consulenza nelle varie branche attraverso il coinvolgimento d’Università, Isti tuti di Ricerca, Ospedali, Aziende Ospedaliere, Centri Termali;

3. favorisca studi, ricerche ed applicazioni cliniche anche mediante l’erogazione di borse di studio, premi di ricerca, contributi liberali, donazioni, concorsi, pubblicazioni, purché attinenti alla disciplina di cui allo scopo associativo;

4. promuova e sviluppi incontri, seminari e corsi a carattere culturale e scientifico, anche con altre società scientifiche italiane e straniere, ed in particolare svolga anche in collaborazione con le stesse, attività di aggiornamento professionale e di formazione continua nei con fronti dei propri Associati con programmi annuali di attività formati va nell’ambito del programma di Educazione Continua dei Medici del Ministero della Salute;

5. organizzi congressi e simposi nazionali ed internazionali;

6. promuova la divulgazione di informazioni e notizie attinenti alla branca specialistica dermatologica mediante notiziari e periodici su qualsivoglia supporto (cartaceo, pellicola, informatico, etc.) ed altri sistemi in formatici e/o audiovisivi, utili agli scopi prefissati;

7. promuova campagne di informazione ed educazione sanitaria rivolte agli operatori di specifici settori (scuole, farmacie, etc.) ed a specifiche categorie della popolazione;

8. svolga azioni di tutela e di fiancheggiamento delle Istituzioni e delle associazioni che si interessano ai problemi inerenti alla tutela della salute pubblica, per quanto riguarda il corretto uso e la valutazione tecnica e clinica di prodotti farmaceutici, dermocosmetici, cosmetici, presidi medici, ecc., destinati al trattamento delle patologie o degli inestetismi cutanei;

9. patrocini la pubblicazione e la divulgazione dei lavori scientifici inerenti alla materia;

10. collabori con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie Locali e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche;

11. collabori con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali (A.S.S.R.) e la F.I.S.N. per l’ela borazione di linee guida per lo sviluppo delle metodologie e pratiche mediche di compe tenza;

12. promuova trials di studio e ricerche scientifiche finalizzate a rap porti di collaborazione con altre società e organismi scientifici.

L’ISPLAD non ha fini di lucro e non eserciterà attività Imprenditoriali o parteciperà ad esse se non in quanto necessario per svolgere l’atti vità di formazione continua.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’ISPLAD si avvale, in mo do determinante e preva lente, delle presta zioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
L’ISPLAD non svolgerà attività sindacale in favore dei propri Associati.
L’ISPLAD finanzierà le attività proprie dell’Oggetto Sociale esclusivamente tramite l’attività im prenditoriale meramente eventuale di cui sopra o per mezzo dei contributi degli associati o di enti pubblici, ovvero di soggetti privati, e in tal caso con l’esclusione di finanziamenti in qualsiasi forma che possano configurare un con flitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.
In particolare, le attività di cui al precedente punto 4 potranno essere finanziate anche da sog getti privati operanti nel settore dell’industria farmaceutica e dei dispositivi medici, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua istituita presso il Ministero della Salute.

Art. 3 bis
Attività editoriale e congressuale

Le pubblicazioni dell’ISPLAD, su qualsivoglia supporto, saranno inviate o accessibili agli Associati in regola con il pagamento delle quote annuali, nonché a quanti (personalità, enti scien tifici, etc.) il Consiglio Direttivo ritenga conveniente rendere edotti delle attività associative.
Ai fini dell’organizzazione dell’attività congressuale, editoriale, di ricerca e di formazione, l’ISPLAD potrà avvalersi, su delibera del Con siglio Direttivo, di apposite società all’uopo individuate.

TITOLO II

Articolo 4
Organi

Sono Organi dell’ISPLAD:

1. l’Assemblea;
2. il Consiglio Direttivo;
3. il Presidente;
4. il Vice Presidente;
5. il Presidente Fondatore;
6. il Comitato Scientifico.

L’Organo di cui al punto 2 dura in carica 4 (quattro) anni ed è riconfermabile.
Gli Organi di cui ai punti 3 e 4 durano in carica 2 (due) anni e sono riconfermabili secondo quanto previsto ai successivi articoli.
Con riferimento al Presidente Fondatore si reinvia a quanto di seguito disciplinato all’art. 13.
L’Organo di cui al punto 6 dura in carica 2 (due) anni ed e riconfer mabile.
Le cariche sociali relative agli Organi od a qualsiasi ufficio nei medesimi nominato sono gratuite, con l’esclusione di qualsiasi remunerazione.
I soggetti che ricoprono cariche sociali avranno diritto al rimborso delle spese sostenute in occasione dei loro uffici per conto dell’ISPLAD.

Articolo 5
Assemblea: Composizione – Funzioni

L’Assemblea dell’ISPLAD è composta da tutti i Soci in regola con il pagamento nei termini della quota associativa.
Ogni Associato in regola con il pagamento nei termini della quota associativa ha diritto ad un voto; sono ammesse deleghe solo ad altri associati in regola con il pagamento nei termini della quota associativa, ogni associato non può avere più di dieci deleghe.
L’Assemblea approva il bilancio ed elegge i componenti del Consi glio Direttivo, come dai successivi articoli 8 e 9, delibera, su tutti gli aspetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6
Assemblea: Convocazione

L’Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ri tenga necessario e/o su proposta del Presi dente o un numero di Associati che rappresentano al meno un decimo del totale degli aventi diritto di voto.
In ogni caso l’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, per procedere all’approvazione del bi lancio preventivo e consuntivo redatto e tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è convocata a cura del Presidente dell’ISPLAD con av viso affisso nella Sede Sociale e pubblicato sul sito internet www.isplad.org, nonché inviato ad ogni associato tramite e-mail con riscontro di ricezione o tramite Raccomandata R/R, al l’indirizzo che questi indicherà all’associazione in sede d’iscrizione o, ufficialmente, successivamente alla stessa comunicato, al meno 7 (sette) gior ni prima della data prevista per la riunione stessa, ovvero almeno 3 (tre) giorni prima in caso di urgenza.
L’avviso di convocazione provvederà ad indicare il giorno, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione.

Articolo 7
Assemblea: Deliberazioni – Rappresentanza

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e aventi diritto di voto.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’ISPLAD, il quale propone la nomina del Segreta rio dell’Assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, salvo quanto pre visto dal l’articolo 21 codice civile, e sal vo il caso di modifica dello statuto per la quale occorre in ogni caso la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Con la sola eccezione di quanto previsto al seguente Articolo 8, su proposta del Presidente ed appro vazione dell’Assemblea, le delibera zioni possono essere prese per appello nominale o per alzata di mano.
Nello svolgimento delle riunioni gli Associati dovranno attenersi al l’ordine del giorno redatto dal Consiglio Direttivo ed a loro comuni cato in precedenza.
Le riunioni potranno tenersi anche in più luoghi, contigui o distanti, telecollegati. L’assemblea potrà svolgersi altresì in modalità parzial mente o interamente telematiche o “da remoto” mediante apposito collegamento audio o audio-video, anche mediante l’utilizzo di piatta forme o applicazioni esistenti, purchè sia consentito ad ogni parteci pante all’assemblea di intervenire, votare e prendere visione della documentazione mostrata in assemblea.

Articolo 8
Consiglio Direttivo: Composizione

L’Associazione è diretta ed amministra ta da un Consiglio Diret tivo, composto da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di 12 (dodici) membri.
I Soci fondatori, purché non decaduto dalla carica di membro del Consiglio Direttivo ai sensi del successivo comma, siedono in modo permanente nel Consiglio Direttivo, se ed in quanto compatibile con il vigente ordinamento giuridico.
Il Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza da membro del Consiglio Direttivo del Consiglie re che non partecipi a più di due riu nioni consecutive del Consiglio Direttivo.
I consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni, sono riconfermabili e vengono eletti dal l’Assemblea opportunamente convocata, come da suc cessivo art. 9.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, come da successivo art. 13, ed il Vice Presidente, il quale sostituisce il Presi dente in ca sodi assenza, impedimento o dimissioni e, in tali casi, su delega scritta può assumere le funzioni del Presidente.
Il Consiglio Direttivo elegge, inoltre, tra i suoi membri un Segretario Generale, un Segretario Scientifico, ed un Tesoriere e può rilasciare deleghe per attività scientifiche e/o organizzative agli altri Consiglieri; la carica di Segretario Generale, Segretario Scientifico e Tesoriere dura 2 (due) anni; sono riconfermabili.

Articolo 9
Nomina del Consiglio Direttivo

L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, composto da un minimo di nove ad un massimo di dodi ci membri, tra una rosa di associati persone fisiche che necessariamente devono ricoprire un incarico al l’interno della società.
La votazione per i membri del Consiglio Direttivo avverrà con voto segreto, e l’avviso di con vocazione per l’Assemblea con tale nomina all’ordine del giorno dovrà necessariamente essere comunicato, secondo le modalità previste dal precedente Articolo 6, non più tardi di 7 (sette) giorni prima della riunione, essendo precluso il termine più breve di cui al precedente Articolo 6.
Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, un componente del Consiglio Direttivo, il Con siglio Direttivo stesso nomina un nuovo consigliere che durerà in carica fino alla scadenza del la carica del membro venuto a mancare.

Articolo 10
Consiglio Direttivo: Poteri

Al Consiglio Direttivo sono devoluti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché di disposizione dei beni sociali; esclusi quelli che per legge ed in forza del presente Statuto sono devoluti all’Assemblea.
In particolare, ma senza limitazioni, il Con siglio Direttivo:

1) definisce le attività e le linee di sviluppo della Associazione predisponendo il programma annuale da presentare all’Assemblea;
2) propone eventuali modifiche di Statuto;
3) definisce la struttura organizzativa dell’ISPLAD;
4) definisce l’ammontare delle quote associative annuali;
5) prende atto delle dichiarazioni di recesso degli associati dandone comunicazione all’Assemblea;
6) esamina ed approva le domande di ammissione dei nuovi asso ciati, veri ficando esclusivamente la presenza dei requisiti di legge per la qualifica di medico specialista in Dermatologia e Venereologia ed eventualmente il curriculum professionale procedendo secondo quanto previsto al precedente Articolo 2, nel caso in cui il soggetto che richiede l’ammissione sia un medico specializzato o specializzando in Dermatologia e Venereologia, nonché stabilisce il numero dei corsi formativi o di aggiornamento rico nosciuti dal l’ISPALD che danno diritto ai laureati in medicina all’ammis sione all’associazione;
7) delibera, con maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi), sull’esclusione e sulla morosità degli associati, con provvedimento motivato, come da precedente Articolo 2;
8) delibera su tutti gli argomenti che non siano espressamente riservati alle competenze di altri organi;
9) definisce il regolamento per riconoscimento dei corsi formativi.

Il Consiglio Direttivo, nel caso in cui vengano trattati argomenti di particolare rilevanza scientifica, può invitare a partecipare, ad una o più sedute, personalità della comunità scientifica che abbiano una particolare competenza riguardo agli stessi argomenti.

Articolo 11
Consiglio Direttivo: Convocazione – Delibere

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno e, comunque, tutte le volte che il Presidente o la maggioranza dei suoi membri lo ritengano opportuno, presso la sede legale dell’I SPLAD o anche al trove, con un preavviso di almeno tre giorni, a mezzo fax o posta elettronica certificata o con altro mezzo che attesti l’avvenuta ricezione della convocazione.
E’ prevista la possibilità di riunioni in videoconferenza e conferenza telefonica, qualora tecnologicamente e logisticamente attuabile e qualora il Presidente lo ritenga opportuno per par ticolari motivi di importanza ed urgenza.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Segretario Generale redige i verbali delle riunioni che saranno sottoscritti anche dal Presidente. In sua as senza, il Presidente potrà delegare un altro Consigliere per la redazione del verbale della riunione.

Articolo 12
Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è un organo consultivo del Consiglio Direttivo, composto da minimo tre membri che concorre alla progettualità ed alla pianificazione delle attività che verranno promosse dall’I SPLAD.
Il Comitato Scientifico è coordinato dal Segretario Scientifico e presieduto dal Presidente del l’I SPLAD.
Ai soggetti invitati a partecipare al Comitato Scientifico non è richiesto il pagamento della quota di partecipa zione associativa.

Articolo 13
Presidente, Vice Presidente e Presidente Fondatore

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante della Associazione ISPLAD.
Il Presidente è eletto dalla maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) del Consiglio Direttivo, rimane in carica per 2 (due) anni, ed è riconfermabile un’altra sola volta;
Il VicePresidente viene eletto con le stesse modalità e durata del Presidente e svolgerà le stesse funzioni solo nel caso di sua assenza o impedimento.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
Il Presidente, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari che comunicherà al Consi glio Direttivo per la ratifica alla prima riunione utile.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.
La carica onorifica di Presidente Fondatore è attribuita a vita al prof. Antonino Di Pietro con l’incarico di responsabile dei rapporti scienti fici ed editoriali nazionali ed internazionali.

Articolo 13 bis
Revisore Legale

1. Il Revisore legale è eletto dall’Assemblea tra soggetti che risultano iscritti nel Registro dei revisori contabili. Resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

2. La carica di Revisore Legale è incompatibile con la carica di Presi dente, Consigliere Direttivo e Segretario Generale, ove nominato.

3. Spetta al Revisore Legale la vigilanza:

(i) sulla corretta amministrazione dell’Associazione;
(ii) sull’osservanza della legge e dello Statuto;
(iii) sul rispetto del divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di avanzi di gestione, riserve, fondi o patrimonio;
(iv) sulla regolare tenuta delle scritture contabili e sul bilancio an nuale dell’Associazione, anche te nendo conto della relazione emessa dalla società di revisione di cui all’articolo XVI;
(v) Il Revisore Legale presenta annualmente al Consiglio Direttivo e all’Assemblea una rela zione sui risultati dell’attività di controllo compiuta.

Titolo III

Articolo 14
Fondo Associativo

Il fondo associative e costituito da:

1) quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo; le quote associati ve de vono essere pagate entro il 31 (trentuno) gennaio del l’anno in corso;
2) eventuali contributi, donazioni, elargizioni in conto Capitale corrisposti dallo Stato, Enti Pubblici, Privati, nazionali o internazionali, Enti Comunitari, nel rispetto di quanto previsto all’Arti colo 3 del pre sente Sta tuto;
3) da altri proventi e da tutti i beni mobili o immobili, che, a qual siasi titolo, vengano a co stituire il patrimonio sociale, nel rispetto di quan to previsto all’Articolo 3 del presente Sta tuto.

Detti proventi non saranno mai destinati a fine di lucro, ma solo al perseguimento dell’oggetto Sociale e della missione dell’ISPLAD in generate.

TITOLO IV

Articolo 15
Scioglimento

L’Associazione si scioglie per la scadenza della durata, salvo quanto previ sto all’Articolo 1 del presente Statuto e per qualsiasi altra causa prevista dalla legge.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’ISPLAD sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, operanti in ambito medico.

Articolo 16
Liquidazione

Verificatasi una causa di scioglimento, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

Articolo 17
Disposizioni generali

Per quanto altro non contemplato si fa espresso rinvio alle norme di legge in materia, ed in particolare alle norme del Codice Civile.

Articolo 18

Esclusivamente gli Associati Fondatori avranno il titolo onorifico di “Membro Fondatore del l’I SPLAD”.