Statuto ISPLAD

TITOLO I

Articolo 1
Denominazione – Sede – Durata

  1. È costituita un’Associazione, a carattere nazionale e internazionale e non avente scopo di lucro, denominata: “Società Italiana Internazionale di Dermatologia, Plastica, rigenerativa ed Oncologica (International – Italian Society of Plastic-Regenerative and Oncologic Dermatology) di seguito denominata con la sigla “ISPLAD”;
  2. L’ISPLAD ha sede legale in Milano, via Plinio n. l.
Essa può costituire, con delibera del Consiglio Direttivo, uffici e dipendenze ovunque, in Italia ed all’estero.
3. La durata e fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata espressamente dall’Assemblea degli Associati per ulteriori 50 (cinquanta) anni ad ogni scadenza, in mancanza di elementi ostativi.

Articolo 2
Associati – Procedura di ammissione

Gli Associati si distinguono in:
1. Fondatori: intendendosi per tali quelli che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’ISPLAD;
2. Ordinari: tutti i soci specialisti e specializzandi in dermatologia aderenti all’ISPLAD successivamente alia sua costituzione);
3. Onorari: persone fisiche o giuridiche ritenute dal Consiglio Direttivo dell’ISPLAD, particolarmente meritevoli per l’opera svolta in favore del migliore sviluppo e del perseguimento dell’Oggetto Sociale e della missione dell’ISPLAD in generale;
4. Sostenitori: coloro i quali intendono contribuire al potenziamento delle possibilità di azione dell’associazione. Sono ammessi alia posizione di Associati Ordinari, senza discriminazione in relazione al luogo di lavoro o personale, tutti i medici specialisti in Dermatologia e Venereologia, intendendosi come tali i soggetti che rispondono ai requisiti di cui al D. Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 ed al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, siano essi operanti in strutture e settori di attività del Servizio Sanitario Nazionale, siano essi in regime libero-professionale, dietro semplice richiesta scritta di adesione e previa verifica dei requisiti di ammissione, secondo quanto previsto al successivo Articolo 10, punto 5 e previo parere favorevole del Consiglio Direttivo. Sono, altresì, ammessi alia posizione di Associati Ordinari gli specializzandi in dermatologia, dietro richiesta ‘scritta di adesione e previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, secondo quanto previsto al successivo Articolo 10, punto 6.
Sono, inoltre, ammessi alia posizione di associati ordinari, dietro richiesta scritta di adesione e previa verifica dei requisiti di ammissione, i laureati in medicina che abbiano seguito un numero, stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo, di corsi formativi e di aggiornamento riconosciuti dall’ISPLAD, secondo il regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo.
Le domande di ammissione sono istruite dal Consiglio Direttivo che, qualora riscontri i requisiti per l’accoglimento, ne darà comunicazione scritta all’Associato.
Gli Associati si impegnano al rispetto del presente Statuto, al pagamento annuale delle quote di partecipazione, a contribuire attraverso le loro conoscenze scientifiche e la loro operosità al migliore sviluppo delle conoscenze ed alia realizzazione dei programmi approvati dall’Assemblea.
La qualità di Associato si perde per decesso (se trattasi di persona fisica), per scioglimento (se trattasi di persona giuridica, Ente o Società), nonché per dimissioni, morosità, nonché esclusione che venga pronunciata contro l’associato che, per condotta deontologica e civile scorretta, pregiudichi il buon nome dell’Associazione.
L’associato può essere escluso solo per gravi motivi e previa formale contestazione degli addebiti. Sull’esclusione e sulla morosità, delibera il Consiglio Direttivo con maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi), e con provvedimento scritto motivato.
Contro tale provvedimento l’associato escluso o moroso può ricorrere in forma scritta entro trenta giorni all’Assemblea. Resta in ogni caso salvo il diritto di adire l’autorità giudiziaria competente.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, gli Associati possono recedere dall’ISPLAD in qualunque momento, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata al Presidente.
La quota associativa non è trasmissibile, né rivalutabile, né rimborsabile.

Articolo 3
Oggetto Sociale

L’ISPLAD ha per scopo la creazione di una organizzazione comune che, attingendo alle specifiche competenze istituzionali e/o professionali degli Associati:

1. promuova ricerche e studi sugli aspetti biologici e clinici delle alterazioni cutanee riferibili a stati fisiologici, patologici e sul loro trattamento cosmetico, medico e chirurgico, sempre nel massimo rispetto dell’integrità morfo-funzionale dell’individuo;

2. promuova la formazione di corsi di perfezionamento, masters post-specializzazione, gruppi di studio, di ricerca e di consulenza nelle varie branche attraverso il coinvolgimento d’Università, Istituti di Ricerca, Ospedali, Aziende Ospedaliere, Centri Termali;

3. favorisca studi, ricerche ed applicazioni cliniche anche mediante l’erogazione di borse di studio, premi di ricerca, contributi liberali, donazioni, concorsi, pubblicazioni, purché attinenti alia disciplina di cui alio scopo associativo;

4. promuova e sviluppi incontri, seminari e corsi a carattere culturale e scientifico, anche con altre società scientifiche italiane e straniere, ed in particolare svolga anche in collaborazione con le stesse, attività di aggiornamento professionale e di formazione continua nei confronti dei propri Associati con programmi annuali di attività formativa nell’ambito del programma di Educazione Continua dei Medici del Ministero della Salute;

5.organizzi congressi e simposi nazionali ed internazionali;

6. promuova la divulgazione di informazioni e notizie attinenti alla branca specialistica dermatologica mediante notiziari e periodici su qualsivoglia supporto (cartaceo, pellicola, informatico, etc.) ed altri sistemi informatici e/o audiovisivi, utili agli scopi prefissati;

7. promuova campagne di informazione ed educazione sanitaria rivolte agli operatori di specifici settori scuole, farmacie, etc.) ed a specifiche categorie della popolazione;

8. svolga azioni di tutela e di fiancheggiamento delle Istituzioni e delle associazioni che si interessano ai problemi inerenti alia tutela della salute pubblica, per quanto riguarda il corretto uso e la valutazione tecnica e clinica di prodotti farmaceutici, dermocosmetici, cosmetici, presidi medici, ecc., destinati al trattamento delle patologie o degli inestetismi cutanei;

9. patrocini la pubblicazione e la divulgazione dei lavori scientifici inerenti alla materia;

10. collabori con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie Locali e gli altri organismi ed istituzioni sanitarie pubbliche;

11. collabori con l’Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali(A.S.S.R.) e la F.I.S.N. per 11elaborazione di linee guida per lo sviluppo delle metodologie e pratiche mediche di competenza;

12. promuova trials di studio e ricerche scientifiche finalizzate a rapporti di collaborazione con altre società e organismi scientifici.

L’ISPLAD non ha fini di lucro e non eserciterà attività Imprenditoriali o parteciperà ad esse se non in quanto necessario per svolgere l’attività di formazione continua.
Per il raggiungimento degli scopi sociali, l’ISPLAD si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
L’ISPLAD non svolgerà attività sindacale in favore dei propri Associati.
L’ISPLAD finanzierà le attività proprie dell’Oggetto Sociale esclusivamente tramite l’attività imprenditoriale meramente eventuale di cui sopra o per mezzo dei contributi degli associati o di enti pubblici, ovvero di soggetti privati, e in
tal caso con l’esclusione di finanziamenti in qualsiasi forma che possano configurare un conflitto di interessi con il Servizio Sanitario Nazionale, anche se forniti attraverso soggetti collegati.
In particolare, le attività di cui al precedente punto 4 potranno essere finanziate anche da soggetti privati operanti nel settore dell’industria farmaceutica e dei dispositivi medici, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua istituita presso il Ministero della Salute.

Art. 3 bis

Attività editoriale e congressuale

Le pubblicazioni dell’ISPLAD, su qualsivoglia supporto, saranno inviate o accessibili agli Associati in regola con il pagamento delle quote annuali, nonché a quanti (personalità, enti scientifici, etc.) il Consiglio Direttivo ritenga conveniente rendere edotti delle attività associative.
Ai fini dell‘organizzazione dell’attività congressuale, editoriale, di ricerca e di formazione, l’ISPLAD potrà avvalersi, su delibera del Consiglio Direttivo, di apposite società all’uopo individuate.

TITOLO II

Articolo 4
Organi

Sono Organi dell’ISPLAD:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Vice Presidente;
  5. 11 Presidente Fondatore;
  6. il Comitato Scientifico.

L’ Organo di cui al punto 2 dura in carica 4 (quattro) anni ed è riconfermabile.
Gli Organi di cui ai punti 3 e 4 durano in carica 2 (due) anni e sono riconfermabili secondo quanto previsto ai successivi articoli.
L’Organo di cui al punto 6 dura in carica 2 (due) anni ed e riconfermabile.
Le cariche sociali relative, agli Organi od a qualsiasi ufficio nei medesimi nominato sono gratuite, con l’esclusione di qualsiasi remunerazione.
I soggetti che ricoprono cariche sociali avranno diritto al rimborso delle spese sostenute in occasione dei loro uffici per conto dell’ISPLAD.

Articolo 5
Assemblea: Composizione – Funzioni

L’Assemblea dell’ISPLAD è composta dai tutti i Soci in regola con il pagamento nei termini della quota associativa.
Ogni Associato in regola con il pagamento nei termini della quota associativa ha diritto ad un voto; sono ammesse deleghe solo ad altri associati in regola con il pagamento nei termini della quota associativa, ogni associato non può avere più di dieci deleghe.
L’Assemblea approva il bilancio ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo, come da successivi articoli 8 e 9, delibera, su tutti gli aspetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6
Assemblea: Convocazione

L’Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario e/o su proposta del Presidente o un numero di Associati che rappresentano almeno un decimo del totale degli aventi diritto di voto.
In ogni caso l’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno, per procedere all’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo redatto e tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
L’Assemblea è convocata a cura del Presidente dell’ISPLAD con avviso affisso nella Sede Sociale e pubblicato sul sito internet www.isplad.org, nonché inviato tramite e-mail o tramite il servizio postale ad ogni associato all’indirizzo che questi indicherà all’associazione, almeno 7 (sette) giorni prima della data prevista per la riunione stessa, ovvero almeno 3 (tre) giorni prima in caso di urgenza.
L’avviso di convocazione provvederà ad indicare il giorno,
l’ora, il luogo e l’ordine del giorno della riunione.

Articolo 7
Assemblea: Deliberazioni – Rappresentanza

L’Assemblea e validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la meta più uno degli associati aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti e aventi diritto di voto.
L’Assemblea e presieduta dal Presidente dell’ISPLAD, il quale propone la nomina del Segretario dell’Assemblea.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, salvo quanto previsto dall’articolo 21 codice civile, e salvo il caso di modifica dello statuto per la quale occorre in ogni caso la presenza della maggioranza degli associati aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Con la sola eccezione di quanto previsto al seguente Articolo 8, su proposta del Presidente ed approvazione dell’Assemblea, le deliberazioni possono essere prese per appello nominale o per alzata di mano.
Nello svolgimento delle riunioni gli Associati dovranno attenersi all’ordine del giorno redatto dal Consiglio Direttivo e a loro comunicato in precedenza.

Articolo 8
Consiglio Direttivo: Composizione


L’Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 9 (nove) ad un massimo di
12 (dodici) membri, più i consiglieri aggiunti (Vedi 9 bis).
I Soci fondatori, purché non decaduto dalla carica di membro del Consiglio Direttivo ai sensi del successivo comma, siedono in modo permanente nel Consiglio Direttivo, se ed in quanto compatibile con il vigente ordinamento giuridico.
II Consiglio Direttivo può deliberare la decadenza da membro del Consiglio Direttivo del Consigliere che non partecipi a più di due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.
I consiglieri durano in carica 4 (quattro) anni, sono riconfermabili e vengono eletti dall’Assemblea opportunamente convocata, come da successivo art. 9.
II Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, come da successivo art. 13, ed il Vice Presidente, il quale sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o dimissioni e, in tali casi, su delega scritta può assumere le funzioni del Presidente.
Il Consiglio Direttivo elegge inoltre tra i suoi membri un Segretario Generale, un Segretario Scientifico, ed un Tesoriere e può rilasciare deleghe per attività scientifiche e/o organizzative agli altri Consiglieri; la carica di Segretario Generale, Segretario Scientifico e Tesoriere durano 2 (due) anni e sono riconfermabili.

Articolo 9
Nomina del Coniglio Direttivo


L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, tra una rosa di associati persone fisiche che necessariamente devono ricoprire un incarico all’interno della società.
La votazione per i membri del Consiglio Direttivo avverrà con voto segreto, e l’avviso di convocazione per l’Assemblea con tale nomina all’ordine del giorno dovrà necessariamente essere comunicato, secondo le modalità previste dal precedente Articolo 6, non più tardi di 7 (sette) giorni prima della riunione, essendo precluso il termine più breve di cui al precedente Articolo 6.
Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, un componente del Consiglio Direttivo, il Consiglio Direttivo stesso nomina un nuovo consigliere che durerà in carica fino alia scadenza della carica del membro venuto a mancare.

Art. 9 bis
Consiglieri Aggiunti


È previsto il ruolo di Consigliere Aggiunto al rappresentante legale di una società o associazione affiliata all’ISPLAD qualora la società o associazione affiliata abbia almeno 300 (trecento) iscritti.
Il Consigliere Aggiunto non ha diritto di voto nell’elezione delle cariche del Direttivo.

Articolo 10
Consiglio Direttivo: Poteri


A1 Consiglio Direttivo sono devoluti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione nonché di disposizione dei beni sociali; esclusi quelli che per legge ed in forza del presente Statuto sono devoluti all’Assemblea.
In particolare, ma senza limitazioni, il Consiglio Direttivo:

  1. definisce le attività e le linee di sviluppo della Associazione predisponendo il programma annuale da presentare all’Assemblea;
  2. propone eventuali modifiche di Statuto;
  3. definisce la struttura organizzativa dell’ISPLAD;
  4. definisce l’ammontare delle quote associative annuali;
  5. prende atto delle dichiarazioni di recesso degli associati dandone comunicazione all’Assemblea;
  6. esamina ed approva le domande di ammissione dei nuovi associati, verificando esclusivamente la presenza dei requisiti di legge per la qualifica di medico specialista in Dermatologia e Venereologia ed eventualmente il curriculum professionale procedendo secondo quanto previsto al precedente Articolo 2, nel caso in cui il soggetto che richiede l’ammissione sia un medico specializzato o specializzando in Dermatologia e venereologia, nonché stabilisce il numero dei corsi formativi o di aggiornamento riconosciuti dall’ISPALD che danno diritto ai laureati in medicina all’ammissione all’associazione;
  7. delibera, con maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi), sull’esclusione e sulla morosità degli associati, con provvedimento motivato, come da precedente Articolo 2;
  8. delibera su tutti gli argomenti che non siano espressamente riservati alle competenze di altri organi.
  9. Definisce il regolamento per riconoscimento dei corsi formativi.

Il Consiglio Direttivo, nel caso in cui vengano trattati argomenti di particolare rilevanza scientifica, può invitare a partecipare ad una o più sedute personalità della comunità scientifica che abbiano una particolare competenza riguardo agli stessi argomenti.

Articolo 11
Consiglio Direttivo: Convocazione – Delibere


Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno e, comunque, tutte le volte che il Presidente o la maggioranza dei suoi membri lo ritengano opportuno, presso la sede legale dell’ISPLAD o anche altrove, con un preavviso di almeno tre giorni, a mezzo fax o posta elettronica.
Èprevista la possibilità di riunioni in videoconferenza e conferenza telefonica, qualora tecnologicamente e logisticamente attuabile e qualora il Presidente lo ritenga opportuno per particolari motivi di importanza ed urgenza.
Per la validità delle deliberazioni e necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto del Presidente.
II Segretario Generale redige i verbali delle riunioni che saranno sottoscritti anche dal Presidente. In sua assenza, il Presidente potrà delegare un altro Consigliere per la redazione del verbale della riunione.

Articolo 12
Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico e un organo consultivo del Consiglio Direttivo, e concorre alia progettualità ed alia pianificazione delle attività che verranno promosse e dall’ISPLAD.
Il Comitato Scientifico è coordinato dal Segretario Scientifico e presieduto dal Presidente dell’ISPLAD.
Ai soggetti invitati a partecipare al Comitato Scientifico non è richiesto il pagamento della quota di partecipazione associativa.

Articolo 12 bis

Comitato Scientifico Garante


Tra i membri del Comitato Scientifico il Consiglio Direttivo sceglierà i componenti del Comitato Scientifico Garante. Quest’ultimo, coordinato da due membri del Consiglio Direttivo, avrà il compito di vigilare e verificare la qualità dei convegni, trials di studio e le attività formative sviluppate dall’ISPLAD, verificherà e terrà conto dei requisiti professionali dei docenti (una competenza specifica attestata tramite pubblicazioni e titoli ed il curriculum vitae formativo).
Durante lo svolgimento di ogni evento sarà presente almeno un membro del Comitato Scientifico Garante.
Il Comitato Scientifico Garante procederà, inoltre, alia verifica di assenza di conflitti di interesse dei docenti e degli argomenti trattati con eventuali sponsor delle iniziative.
Fanno parte di diritto del Comitato Scientifico i membri in carica del Consiglio Direttivo dell’ISPLAD e sono, inoltre, chiamati a partecipare al Comitato scientifico, su indicazione del Consiglio Direttivo, esperti italiani e stranieri nelle materie di competenza o interesse dell’ISPLAD.

Articolo 13
Presidente


Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante della Associazione ISPLAD.
Il Presidente è eletto dalla maggioranza qualificata dei 2/3 (due terzi) del Consiglio Direttivo, rimane in carica per 2 (due) anni, ed è riconfermabile un’altra sola volta.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo.
Il Presidente, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti necessari che comunicherà al Consiglio Direttivo per la ratifica alia prima riunione utile.
In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Titolo III

Articolo 14
Fondo Associativo

II fondo associative e costituito da:

  1. quote associative stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo; le quote associative devono essere pagate entro il 31 (trentuno) gennaio dell’anno in corso.
  2. eventuali contributi, donazioni, elargizioni in conto Capitale corrisposti dallo Stato, Enti Pubblici, Privati, nazionali o internazionali, Enti Comunitari, nel rispetto di quanto previsto all’Articolo 3 del presente Statuto;
  3. da altri proventi e da tutti i beni mobili o immobili, che, a qualsiasi titolo, vengano a costituire il patrimonio sociale, nel rispetto di quanto previsto all’Articolo 3 del presente Statuto.
Detti proventi non saranno mai destinati a fine di lucro, ma solo al perseguimento dell’oggetto Sociale e della missione dell’ISPLAD in generate.

TITOLO IV

Articolo 15

Scioglimento


L’Associazione si scioglie per la scadenza della durata, salvo quanto previsto all’Articolo i del presente Statuto e per qualsiasi altra causa prevista dalla legge.
In caso di scioglimento, il patrimonio dell’ISPLAD sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, operanti in ambito medico.

Articolo 16
Liquidazione

Verificatesi una causa di scioglimento, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri ed il compenso.

Articolo 17
Disposizioni generali

Per quanto altro non contemplato si fa espresso rinvio alle norme di legge in materia, ed in particolare alle norme del codice civile.

Articolo 18


Esclusivamente gli Associati Fondatori avranno il titolo onorifico di “Membro Fondatore dell’ISPLAD”.