ISPLAD - Il rapporto tra medico e struttura: alcuni spunti in tema di responsabilità

Una sentenza della Corte di Cassazione di qualche anno fa in tema di trattamenti estetici è l’occasione per richiamare alcune regole ormai consolidate in tema di responsabilità professionale, concernenti in particolare il rapporto medico-struttura.

Il caso

Una signora si rivolge ad un laboratorio privato di analisi e ricerche per sottoporsi ad un trattamento anticellulite di elettrolipolisi.

In realtà, un medico operante presso tale struttura concorda con la paziente di sottoporla ad un trattamento di ossigeno-ozonoterapia ma, all’esito di tale trattamento, la paziente subisce gravi conseguenze: un’embolia polmonare, un arresto cardio-respiratorio, una fibrillazione ventricolare, un’ischemia cardiaca e un’embolizzazione cerebrale.

Pur essendo qualificato come di facile esecuzione e sostanzialmente innocuo se praticato in modo corretto ed in condizioni di sicurezza, il trattamento estetico viene ritenuto controindicato nel caso in commento, posto che solo una decina di giorni prima la paziente era stata sottoposta ad un intervento chirurgico all’utero e vi era già stata la “preliminare esecuzione dell’elettrolipolisi”.

Le indagini tecniche svolte nel processo indicano che l’embolia polmonare subita dalla paziente fu probabilmente di origine gassosa e confermano la responsabilità del medico per aver causato i danni subiti dalla paziente a causa dall’uso di tecniche non congrue e non adeguate, per dosi non corrette, e/o per modalità di somministrazione non corrette, e/o per l’uso di macchinari non efficienti.

Ne consegue la condanna del medico stesso e della struttura per i danni arrecati alla paziente.

Ma su quale base viene considerata responsabile la struttura?

La struttura risponde sempre dell’attività dei propri collaboratori, indipendentemente dal tipo di rapporto con essi intercorrente

Il Tribunale (poi confermato dalla Corte d’Appello) ha correttamente ravvisato la responsabilità della società titolare del laboratorio ove è stato materialmente eseguito l’intervento alla paziente, nonostante il fatto che:

  • tale società non fosse legata da alcun tipo di rapporto contrattuale col medico che aveva eseguito il trattamento estetico
  • lo stesso medico avesse sottoposto la paziente ad un trattamento diverso da quello concordato dalla paziente con la struttura.

La decisione è basata su principi consolidati in materia, sulla base dei quali la responsabilità contrattuale della casa di cura non è esclusa dalla mancanza di un rapporto contrattuale che leghi il medico alla struttura sanitaria, operando nel caso il principio di cui all’art. 1228 c.c., secondo cui

“il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro…”

Si tratta della cd. responsabilità per fatto dell’ausiliario, rende irrilevante la natura del rapporto intercorrente tra medico e struttura e prescinde dalla sussistenza di un contratto di lavoro subordinato.

Ciò che rileva è solo la circostanza il debitore (nel caso in commento, il laboratorio) si sia avvalso dell’opera di un terzo per adempiere alla propria obbligazione nei confronti del paziente: per questo motivo, la struttura si assume il rischio per i danni che ne derivino dalla condotta del collaboratore, quand’anche la condotta dannosa sia stata posta in essere a sua insaputa.

“La struttura accetta il rischio connaturato all’utilizzazione di terzi per l’adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un’eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell’obbligazione”

così la recente Cass. Civ. n. 28987 dell’11 novembre 2019, commentata qui).

Ma v’è di più.

Basta l’accettazione del paziente presso la struttura per rispondere dei danni da questo subiti, anche se il paziente ha un rapporto solo col medico

Da un diverso punto di vista, abbiamo visto in uno dei miei recenti post che è sufficiente l’accettazione del paziente in una struttura – ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale – per la conclusione di un contratto atipico, cd. di spedalità col paziente stesso, e l’assunzione nei confronti del paziente della responsabilità per gli eventuali danni derivanti allo stesso per l’operato del medico.

Quanto sopra, indipendentemente dal fatto che

  1. solo il medico abbia un rapporto (diretto ed esclusivo) col paziente
  2. sia il medico a scegliere la struttura dove verrà eseguita la visita o svolto l’intervento medico e la indichi al paziente, che l’accetti
  3. la struttura non abbia percepito alcun compenso dal paziente, “ben potendo essere il contratto con paziente a titolo gratuito
  4. non sia stato concretamente necessario ricorrere a personale paramedico, medicinali o ad attrezzature tecniche ulteriori rispetto al locale dove il trattamento è materialmente eseguito.

Il mero fatto dell’accettazione del paziente nella struttura fa sorgere dunque la responsabilità della stessa per eventuali danni causati al paziente dal medico (anche esterno).

Ma attenzione al rapporto medico-paziente, specie per quanto concerne l’informazione sui limiti della struttura

Tornando alla sentenza in commento, la Cassazione ha confermato la responsabilità personale del medico per i danni causati alla paziente non solo per aver eseguito un intervento controindicato in considerazione delle sue condizioni di salute, ma anche per averlo eseguito

“presso un laboratorio di analisi con dotazioni tecniche ed organizzative rivelatesi all’uopo carenti ed inadeguate”, e/o con “l’uso di macchinari non efficienti”

e per

“non avere previamente avvisato la paziente di tali carenze organizzative e strumentali del laboratorio, indirizzandola ad un centro di più elevata specializzazione e con idonee dotazioni tecniche.”

Tenendo presente quanto sopra visto in merito alla responsabilità diretta della struttura nei confronti del paziente per i danni da questo subiti, appare chiaro come sia essenziale che la struttura stessa

  • monitori costantemente e valuti con grande attenzione le attività svolte da medici, anche esterni, nel suo contesto organizzativo
  • si accerti che i professionisti sanitari informino accuratamente i pazienti degli eventuali limiti e carenze organizzativi e/o della strumentazione tecnica disponibile presso la struttura, sempre in relazione alle attività concretamente da svolgere, anche tramite la predisposizione di appropriate informative per il paziente,

Per approfondimenti, si vedano anche i miei precedenti post in materia.

Leggi la sentenza

Avv. Elena Bassan

Ci aggiorniamo presto con un nuovo, interessante argomento!

 

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