di Mariuccia Bucci Il concetto di Alleanza TerapeuticaMedico e paziente devono collaborare tra loro al meglio delle rispettive possibilità per scegliere e perseguire le vie terapeutiche più idonee a risolvere i problemi della salute. Ci sono diritti e doveri per entrambi nel complesso rapporto contrattuale che li legherà, da leali alleati, fino al raggiungimento degli obiettivi prescelti.

Spetta al medico:
– Fornire, in modo semplice completo e veritiero, personalizzando il suo linguaggio al livello di cultura ed alla capacità di comprensione del Paziente, tutte le informazioni necessarie ad identificare le vie terapeutiche più idonee al conseguimento degli obiettivi.
– Usare un atteggiamento sereno ed emotivamente equilibrato per alimentare positive e realistiche speranze e dissipare ingiustificati pessimismi.
– Attivarsi in modo corretto ed adeguato utilizzando, con perizia, prudenza, diligenza, e nel modo migliore possibile tutti i mezzi idonei a conseguire i risultati positivi anticipati.

Spetta al paziente:
– Fornire al Medico, nel modo più esauriente possibile, tutte le informazioni relative alle sue condizioni di salute, passate e presenti, in modo da consentire al sanitario di valutare al meglio il suo stato generale e particolare prima di intraprendere qualsiasi atto terapeutico.
– Comportarsi da “Buon Paziente”, seguendo tutte le indicazioni concordate con il Medico, collaborando attivamente alla riuscita finale dell’atto terapeutico, cercando di rispettare i tempi programmati per i controlli successivi all’inizio della terapia, riportando tempestivamente al sanitario tutte informazioni utili ad identificare situazioni che si discostino dall’iter clinico anticipato.

Il Consenso Informato
Il Consenso Informato rappresenta il presupposto obbligato per rendere legittimo qualsiasi tipo di trattamento sanitario (salvo casi particolarissimi) costituendo l’unico strumento in grado di permettere al Paziente la partecipazione, libera e consapevole, alle procedure diagnostiche/terapeutiche concordate con il sanitario. (art.13 e 32 della Costituzione Italiana; art. 50 C.P.)

Per essere valido il Consenso deve quindi essere:
Informato, Esplicito, Libero, Autentico, e immune da vizi.

Deve altresì essere:
Personale, Consapevole, Attuale, Manifesto, Completo.

E’ obbligo del Medico chiarire la natura delle prestazioni suggerite, le loro finalità, i mezzi utilizzati per ottenere i risultati, i rischi associati, le complicazioni possibili, e le alternative.
L’ informazione deve concernere la diagnosi, la prognosi, i vantaggi, i rischi, la modalità con la quale viene eseguito un determinato intervento, le possibili complicanze insite nel tipo di trattamento prospettato e gli eventuali esiti cicatriziali residui.
L’informazione deve sempre essere adeguata e comprensibile in base alle caratteristiche culturali del soggetto, il quale deve essere consapevole della natura semplice o complessa del trattamento.

Per quanto riguarda gli effetti collaterali, questi possono essere suddivisi come segue:
– Effetti collaterali sicuri,
– Effetti collaterali probabili,
– Effetti collaterali possibili,
– Effetti collaterali eccezionali.

Mentre appare ovvio che l’informazione debba vertere sugli effetti collaterali sicuri, probabili e possibili, intendendo per questi ultimi situazioni casisticamente dimostrate. Gli effetti eccezionali sono evenienze fuori dal comune, fuori dalla norma, e riscontrate raramente. Quindi, gli effetti collaterali eccezionali, sono da tenere distinti da quelli imprevedibili.

Gli effetti collaterali imprevedibili costituiscono “circostanze fortuite che escludono lo stesso nesso di casualità fra la condotta e l’evento” e, pertanto, non possono costituire oggetto di informazione da parte del medico.

In ogni caso, il medico deve informare in modo circostanziato il paziente circa gli esiti cicatriziali residui, non evitabili (effetto collaterale probabile e/o possibile) che devono essere conosciuti e accettati dal soggetto al fine di eliminare eventuali contestazioni in caso di risultati difformi dalle aspettative, proprio per carenza di informazione. Una corretta informazione è raggiungibile anche mediante l’ausilio di materiale fotografico illustrativo delle varie situazioni cicatriziali correlate ai diversi tipi di interventi e alla reattività tissutale del singolo.

Si ritiene, in conclusione, che il consenso scritto dovrebbe corrispondere alla redazione di un vero contratto informativo, sottoscritto da entrambe le parti, anche se, va ricordato, il modello scritto deve costituire l’ultimo atto di informazione, essere cioè la testimonianza di un colloquio personale.

Modulo Consenso Informato
Da scaricare cliccando sul link in fondo alla pagina
Proposta di modulo di Consenso Informato per prestazione professionale medica dermatologica (Dott. Piergiovanni Rocchi)

Redatto in base a:
1) Codice deontologico 1998, Art. li 30 – 34;
Con riferimenti a:
2) Modello di Consenso Informato inerente la Chirurgia Plastica;
3) Riferimenti sul Consenso Informato del Tribunale per i Diritti del malato.

Prima di leggere questo modulo scritto è bene sapere che :
Il CONSENSO INFORMATO è l’ espressione della volontà del cittadino che autorizza il Medico (nel nostro caso lo Specialista Dermatologo) ad effettuare specifici trattamenti medico-chirurgici sulla persona, e che:
– La manifestazione della volontà deve essere esplicita e personale.
– La scelta di sottoporsi al trattamento sanitario deve essere libera.
– La libera scelta può essere sempre revocata.
– La decisione inerente ai trattamenti sanitari, e particolarmente per quello eventualmente scelto, deve essere, dopo la informazione data da parte del Medico Dermatologo che segue la prestazione, ponderata e necessita del tempo.
– Necessario per essere presa.

Dr. Mariuccia Bucci
Dermatologo Plastico a Milano